Art. 11.
(Lavoro minimo garantito).

      1. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici sono tenuti, qualora lo stato accertato di disoccupazione dei soggetti fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, a offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro di durata non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali ovvero in altri settori di pubblica utilità.